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Associazione Italiana Informatori Scientifici del Farmaco

 

A.I.I.S.F.

 

 

STATUTO

 

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1

Costituzione

  1. L’Associazione Italiana Informatori Scientifici del Farmaco (A.I.I.S.F., di seguito anche Associazione), fondata a Firenze il 27 febbraio 1965, è costituita dagli informatori scientifici del farmaco (I.S.F.) e dagli informatori scientifici del parafarmaco, integratori e dispositivi medici che svolgono in Italia l’attività di informazione scientifica così come specificato dalle leggi vigenti.
  2. L’Associazione fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali e sull’osservanza delle leggi che regolano l’attività della informazione scientifica, è aconfessionale, apartitica, asindacale, non ha fini di lucro
  3. L’Associazione può aderire ad altre organizzazioni nazionali e internazionali di categoria. Può aderire a federazioni professionali di categoria. Può anche sviluppare e mantenere rapporti con altre Associazioni o Organizzazione o Enti, italiani ed estere finalizzati anche all’erogazione di servizi ai Soci, L’Associazione, pur mantenendo la propria autonomia, può riunirsi in forma aggregata con altre Associazioni professionali private allo scopo di meglio rappresentare le istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali.
  4. L’Associazione a carattere professionale è fondata su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

 

Articolo 2 

Scopi

  1. Gli scopi istituzionali dell’Associazione sono:
  2. a) promuovere la coesione e l’unione di tutti gli informatori scientifici per consentire una visione univoca ed omogenea dei loro problemi professionali;
  3. b) promuovere ed incentivare la formazione culturale e professionale degli addetti all’informazione scientifica, anche intesa come strumento idoneo a risolvere i problemi provenienti dal lavoro, nonché per realizzare gli scopi indicati dalla legislazione vigente in materia;
  4. c) garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo raggiungimento delle finalità dell’associazione;
  5. d) motivare e difendere i principi dettati dal Codice Deontologico;
  6. e) tutelare la dignità umana e professionale degli informatori scientifici attraverso tutte quelle iniziative che garantiscano il rispetto della loro personalità, nell’ambito dei diritti sanciti dalle leggi e dalla Costituzione italiana;
  7. f) collaborare con le istituzioni e le strutture socio-sanitarie affinché l’informazione scientifica sia finalizzata all’interesse della collettività e dell’utenza;
  8. g) promuovere forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di un canale diretto con il consumatore finale a cui possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale.
  9. h) collaborare con le Autorità e gli organismi competenti internazionali, nazionali e locali, concorrendo allo studio ed alla attuazione di provvedimenti che predispongano strumenti riguardanti l’attività di informazione scientifica a favore dell’utenza ai sensi della legge 4/2013;
  10. i) confrontarsi con le parti politiche e sociali per la più corretta definizione e per la più completa affermazione del ruolo dell’informatore scientifico;
  11. l) individuare gli obiettivi sindacali della categoria per informarne le OO.SS. competenti;
  12. m) promuovere tutte quelle iniziative di carattere culturale e sociale che concorrano a rafforzare la coesione degli informatori scientifici.
  13. n) Gli informatori scientifici a norma di legge devono ricevere una formazione continua e adeguata da parte delle imprese da cui dipendono, così da risultare in possesso di sufficienti conoscenze scientifiche per fornire informazioni precise e quanto più complete sui medicinali presentati. Le aziende, titolari di AIC, assicurano il costante aggiornamento della formazione tecnica e scientifica degli informatori scientifici. L’Associazione promuove inoltre, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti. A norma di legge il Servizio Scientifico dell’Azienda da cui dipendono verifica che gli informatori scientifici alle proprie dipendenze siano in possesso di una formazione adeguata e rispettino gli obblighi imposti dal decreto che ne disciplina l’attività.

Articolo 3 

Durata e sede

  1. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
  2. La sede legale dell’Associazione è a Roma, quella operativa è nella città di residenza del Presidente nazionale.
  3. La sede ufficiale di ogni Organo dell’Associazione, se non diversamente stabilito, è presso la residenza del Presidente dello stesso.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 4

Organi dell’Associazione

  1. Organi centrali:
  2. a) Consiglio nazionale;
  3. b) il Presidente nazionale;
  4. c) l’Esecutivo nazionale;
  5. d) il Collegio nazionale dei Probiviri;
  6. Organi periferici:
  7. a) il Coordinamento regionale ove previsto;
  8. b) l’Assemblea sezionale;
  9. c) il Presidente sezionale;
  10. d) il Direttivo sezionale;
  11. Altre strutture:
  12. a) l’Ufficio di Presidenza;
  13. b) la Segreteria nazionale;
  14. c) la Tesoreria nazionale;
  15. d) il periodico o il sito web associativo
  16. e) referenti territoriali.
  17. Organi disciplinari:
  18. a) il Consiglio nazionale;
  19. b) il Collegio nazionale dei Probiviri

 

 

Articolo 5

Norme generali

  1. PRINCIPI

Devono essere rispettati i seguenti principi:

  1. a) divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
  2. b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge;
  3. c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell’Associazione;
  4. d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
  5. e) eleggibilità libera degli Organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532 secondo comma del Codice Civile, sovranità dell’assemblea dei soci e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
  6. f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
  7. ASSEMBLEA
  8. a) Il Consiglio nazionale, e l’Assemblea sezionale, prima di iniziare la discussione dell’ordine del giorno, nominano il Presidente della riunione e, quando necessario, il Vicepresidente, uno o più Segretari e uno o più Scrutatori.
  9. ASSENZE
  10. a) Il componente di un Organo collegiale che risulti assente per tre volte consecutive alle riunioni dello stesso, viene considerato decaduto; l’Organo di cui fa parte ne delibera la decadenza.
  11. b) La Sezione che sia assente per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio nazionale può essere commissariata. Il Collegio nazionale dei Probiviri ha la facoltà di deliberare la decadenza del suo Direttivo, su segnalazione dell’Esecutivo nazionale. L’Esecutivo nazionale provvede a nominare il Commissario.
  12. c) Le riunioni degli Organi collegiali sono validamente costituite quando sia presente la maggioranza dei componenti, tra cui il Presidente o chi ne fa le veci.
  13. DIMISSIONI- VACANZE – SOSTITUZIONI
  14. a) I componenti dell’Esecutivo nazionale e del Direttivo sezionale, eccetto i Presidenti, venuti a cessare prima della scadenza del mandato, compresa la non accettazione della carica, purché in numero tale da non determinare la decadenza dell’Organo, vengono sostituiti dai primi dei non eletti;
  15. b) in caso di mancanza, anche parziale, di non eletti, la carica rimane vacante sino alla prima Assemblea utile, che provvede ad eleggere il sostituto;
  16. c) nel frattempo sarà cura del Presidente dell’Organo di appartenenza di affidare gli incarichi di competenza dei vacanti ad altri componenti;
  17. d) le dimissioni che determinano la decadenza di uno degli Organi summenzionati sono irrevocabili;
  18. e) per il Collegio nazionale dei Probiviri vigono le norme specificate all’art. 19.

 

  1. DECADENZA

Si ha la decadenza di un Organo collegiale:

1) per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione dalla carica, del Presidente;

2) per mancata approvazione, da parte dell’Assemblea competente, della relazione morale, organizzativa e finanziaria;

3) per il venir meno, a prescindere dalle cause, anche non contemporaneamente nell’arco del triennio, della maggioranza dei componenti;

4) la continuità della gestione associativa deve essere garantita; in tutti i casi di decadenza anticipata dell’Organo collegiale, restano in carica, per la sola ordinaria amministrazione, sia il Presidente (o il Vicepresidente nei casi di impedimento del Presidente) sia i componenti residui; deve essere convocata l’Assemblea straordinaria competente entro 60 (sessanta) giorni ed avere luogo al massimo nei successivi 30 (trenta) per il rinnovo di tutte le cariche dell’Organo.

5) per il Collegio nazionale dei Probiviri non si applica quanto previsto ai precedenti punti ma vigono le norme specificate all’art. 19.

  1. CONVOCAZIONI
  2. a) L’avviso di convocazione sia delle Assemblee sia degli Organi collegiali deve riportare l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora di svolgimento.
  3. b) Per Organi collegiali dell’Associazione si intendono quelli che vengono eletti.
  4. c) Le convocazioni di un Organo collegiale sono fatte dal suo Presidente che invia ai componenti, almeno 15 giorni prima della riunione, l’avviso di convocazione.
  5. d) l’orario di seconda convocazione del Consiglio nazionale e dell’Assemblea sezionale è un’ora dopo quello di prima convocazione.
  6. VERBALI
  7. a) I verbali delle riunioni di tutti gli Organi dell’Associazione sono redatti dal Segretario in carica o, dove non previsto, dal componente che ne svolga le funzioni, controfirmati dal Presidente e sottoposti anche per posta elettronica all’approvazione dello stesso Organo. Se entro quindici giorni dall’invio del verbale non ci sono obiezioni s’intende approvato. Per gli Organi periferici, gli avvisi di convocazione ed i verbali, per il controllo di legittimità, vanno inviati agli Organi superiori.

 

  1. VOTAZIONI ED ELEZIONI
  2. a) Il diritto di voto nelle Assemblee e riunioni previste dal presente Statuto viene esercitato di persona dagli iscritti per l’anno in corso e già presenti al 31 dicembre dell’anno precedente.
  3. b) Non sono ammesse deleghe se non espressamente specificate dallo Statuto.
  4. c) Tutte le votazioni previste dal presente Statuto su argomenti posti all’ordine del giorno, quando non siano stabilite espressamente modalità diverse, avvengono a maggioranza, non computando gli astenuti.
  5. d) Nelle riunioni degli Organi collegiali, in caso di parità di voti espressi, prevale il voto di chi presiede la riunione.
  6. e) In ossequio al principio democratico (maggioranza-minoranza) ogni delibera è vincolante e deve essere rispettata da tutti, presenti ed assenti, anche se dissenzienti.
  7. f) Le elezioni alle cariche associative devono avvenire mediante votazione per scrutinio segreto; quelle, invece, per Presidente, Vicepresidente, Segretario di Assemblea, scrutatori, mozione d’ordine, cariche onorifiche e procedimenti disciplinari si effettuano per alzata di mano attribuendo il voto singolo agli aventi diritto di voto.
  8. g) La elezione degli Organi collegiali si svolge sempre con separate e successive votazioni, con questo ordine:
  9. – Cariche nazionali:
  10. a) Il Presidente;
  11. b) I Componenti l’Esecutivo nazionale;
  12. c) Il Collegio nazionale dei Probiviri;
  13. – Cariche regionali:
  14. a) Il Coordinatore regionale è previsto in quelle regioni che contano almeno tre sezioni provinciali attive; Il Coordinatore regionale è eletto dai Presidenti delle Sezioni provinciali. (Vedi art. 22)
  15. – Cariche sezionali:
  16. a) Il Presidente;
  17. b) I Componenti il Direttivo.
  18. h) Per l’elezione del Presidente di un Organo collegiale occorre la maggioranza dei voti espressi; per quella dei componenti è sufficiente la maggioranza relativa.
  19. i) Nelle votazioni per l’elezione alle cariche associative, in caso di parità di voti ottenuti, precede in graduatoria chi ha la maggiore anzianità anagrafica.

 

  1. RIMBORSI
  2. a) Le prestazioni per le cariche elettive o per gli incarichi previsti dal presente Statuto sono fornite a titolo gratuito realizzandosi nello spirito del volontariato e nell’ambito del tempo libero, salvi i rimborsi spese.

 

 TITOLO III

ORGANI CENTRALI

CAPO I

IL CONSIGLIO NAZIONALE

 

Articolo 6

Il Consiglio Nazionale

  1. Il Consiglio nazionale è l’Organo deliberativo dell’Associazione.
  2. E’ indetto dall’Esecutivo nazionale ed è convocato dal Presidente nazionale.
  3. E’ composto da:
  4. a) i Presidenti di Sezione o un componente specificatamente delegato dal Direttivo sezionale di appartenenza, aventi diritto ad un voto per ogni iscritto alla Sezione nell’anno precedente;
  5. b) i candidati alle cariche nazionali, senza diritto di voto, solo per i Consigli elettivi;
  6. c) i componenti l’Esecutivo nazionale, il Collegio nazionale dei Probiviri, senza diritto di voto;
  7. d) il Presidente onorario ed i soci onorari, senza diritto di voto;
  8. e) il Direttore del periodico associativo o del sito web, senza diritto di voto;
  9. f) quanti altri l’Esecutivo nazionale e il Presidente nazionale decidano di invitare, senza diritto di voto.
  10. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta ai Presidenti di Sezione o, in caso di loro impedimento, a un componente dei Direttivi delle Sezioni che si siano costituite almeno nell’anno precedente e con un numero di voti pari al numero degli iscritti risultanti al 31 dicembre antecedente la data di effettuazione del Consiglio nazionale.
  11. La partecipazione, senza diritto di voto, è riconosciuta ai Presidenti di Sezione o, in caso di loro impedimento, a un componente dei Direttivi delle Sezioni che si siano costituite dopo il 31 dicembre e prima della data di effettuazione del Consiglio nazionale.
  12. E’ preclusa, comunque, la partecipazione al Consiglio nazionale a chiunque risulti colpito da provvedimento disciplinare, di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 45, in corso di esecuzione.
  13. Il Consiglio nazionale è ordinario o straordinario. Il Consiglio nazionale ordinario deve tenersi entro i primi sei mesi di ogni anno; ogni 3 anni si provvede anche al rinnovo delle cariche.
  14. Il Consiglio nazionale straordinario deve essere indetto sia nell’ipotesi prevista dall’articolo 8, comma 2, lettera a) sia, tenuto conto delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11, nei casi elencati al comma 2, lettere b) e c) dello stesso articolo 8, nonché a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più una delle Sezioni aventi diritto di voto.
  15. Il Consiglio nazionale straordinario deve essere convocato, altresì, quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei componenti l’Esecutivo nazionale.
  16. Il Consiglio nazionale straordinario, a seconda delle esigenze, può essere convocato in qualsiasi periodo dell’anno.

 

Articolo 7 

Convocazione e validità del Consiglio nazionale

  1. Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente nazionale o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione con lettera raccomandata o mail con conferma di lettura ai Presidenti delle Sezioni aventi diritto a essere rappresentate almeno 30 giorni prima della data stabilita.
  2. La comunicazione della data, del luogo di svolgimento, nonché dei temi principali che verranno trattati nel Consiglio nazionale, deve essere fatta almeno due mesi prima a mezzo di circolare o di posta elettronica o del periodico associativo.
  3. I Consigli nazionali sono validi in prima convocazione con la presenza degli aventi diritto che dispongano di almeno la metà più uno dei voti nazionali e che rappresentino almeno la metà più una delle Sezioni aventi diritto di voto; in seconda convocazione, successiva di un’ora, senza limitazione di un numero minimo di partecipanti e di voti, salvo quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del presente Statuto.
  4. Per il Consiglio nazionale la verifica dei poteri compete al Segretario nazionale. Per qualsiasi controversia non risolta, che possa insorgere nell’ambito della verifica dei poteri, il Segretario nazionale dovrà avvalersi dell’intervento del Collegio nazionale dei Probiviri, che potrà operare con la maggioranza dei suoi componenti.
  5. Quando il Consiglio nazionale straordinario segue o precede il Consiglio nazionale ordinario, la verifica dei poteri è una sola ed è quella fatta in occasione della prima assise.
  6. I candidati alle cariche elettive non possono essere scrutatori.

Articolo 8 

Attribuzioni e compiti del Consiglio nazionale

  1. Il Consiglio nazionale ordinario:
  2. a) Vota la relazione morale ed organizzativa sulla gestione dell’anno trascorso, presentata dal Presidente nazionale;
  3. b) Vota la relazione finanziaria presentata dal Tesoriere nazionale;
  4. c) stabilisce il programma annuale dell’Associazione, presentato dal Presidente nazionale e deciso unitamente all’Esecutivo nazionale;
  5. d) vota il bilancio preventivo per l’anno in corso e il conto consuntivo dell’anno precedente, deliberati dall’Esecutivo nazionale;
  6. e) delibera la quota associativa annuale per la Tesoreria nazionale;
  7. f) elegge, quando previsto, con votazioni separate e successive:

1) il Presidente nazionale;

2) I componenti l’Esecutivo nazionale;

3) i componenti il Collegio nazionale dei Probiviri;

  1. g) nomina, su proposta dell’Esecutivo nazionale:

1) il Presidente onorario dell’Associazione;

2) i Soci onorari;

3) il Direttore del periodico associativo o del sito web, se attivi;

  1. h) esercita il potere disciplinare, in prima ed unica istanza, nei confronti dei componenti il Collegio nazionale dei Probiviri ed in seconda istanza nei confronti del Presidente nazionale, dei componenti l’Esecutivo nazionale;
  2. i) autorizza l’Associazione ad aderire ad organizzazioni internazionali o nazionali di categoria o quant’altro specificato all’art. 2;
  3. l) delibera sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.
  4. Il Consiglio nazionale straordinario:
  5. a) elegge interi Organi e, in caso di non eletti, singoli componenti di essi, venuti a mancare per qualsiasi motivo prima del compimento del loro mandato;
  6. b) delibera sulle proposte di modifica allo Statuto e al Codice Deontologico;
  7. c) delibera sulla proposta di scioglimento dell’Associazione;
  8. d) delibera sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.
  9. Il Consiglio nazionale straordinario, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocato anche in concomitanza di un Consiglio nazionale ordinario.

Articolo 9

Modalità di delibera del Consiglio Nazionale

  1. Il Consiglio nazionale, sia ordinario sia straordinario, delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi, salvo che per le ipotesi di modifica allo Statuto e al Codice Deontologico, e di proposta di scioglimento dell’Associazione.
  2. Le votazioni si svolgono, eccetto quelle di cui all’articolo 5, comma 8, lettera f), per appello nominale, tenendo conto dei voti pertinenti; a scrutinio segreto, se richiesto da almeno un terzo degli aventi diritto presenti.

 

Articolo 10 

Modifiche allo Statuto e al Codice Deontologico

  1. Le proposte di modifica allo Statuto e al Codice Deontologico, determinate e specifiche, devono essere presentate all’Esecutivo nazionale da almeno la metà più una delle Sezioni aventi diritto di voto e che dispongano complessivamente di non meno di un terzo del totale nazionale dei voti conteggiati al precedente 31 dicembre.
  2. L’Esecutivo nazionale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni il Consiglio nazionale straordinario, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.
  3. L’Esecutivo nazionale può anche indire, su propria iniziativa, il Consiglio nazionale straordinario per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto ed al Codice Deontologico che ritenga opportune.
  4. L’Esecutivo nazionale, nell’indire il Consiglio nazionale straordinario, sia su propria iniziativa sia su richiesta delle Sezioni, deve allegare all’avviso di convocazione il testo delle proposte di modifica allo Statuto ed al Codice Deontologico.
  5. Per l’approvazione delle modifiche allo Statuto e al Codice Deontologico sono necessari almeno due terzi dei voti di cui dispongono gli aventi diritto presenti al Consiglio nazionale straordinario. In mancanza del numero legale presente al Consiglio nazionale, il voto può essere accettato anche se espresso per corrispondenza via posta elettronica.
  6. Le modifiche allo Statuto ed al Codice Deontologico entrano in vigore dopo la chiusura del Consiglio che le ha deliberate, contestualmente alla loro pubblicazione nel periodico associativo o sito web o inviato per posta elettronica immediatamente dopo la conclusione dello stesso Consiglio successivo.

 

Articolo 11 

Proposta di scioglimento dell’Associazione

  1. La proposta di scioglimento dell’Associazione può essere presentata soltanto al Consiglio nazionale straordinario appositamente convocato su richiesta di almeno tre quarti delle Sezioni aventi diritto di voto e che, in tale ipotesi, dispongono di un solo voto.
  2. Tale Consiglio è valido con la presenza di almeno tre quarti delle Sezioni aventi diritto di voto, sia in prima sia in seconda convocazione.
  3. Per l’approvazione della proposta di scioglimento dell’Associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto accreditati al Consiglio straordinario.
  4. In caso di scioglimento dell’Associazione, la liquidazione della stessa viene curata dall’Esecutivo in carica i cui componenti assumono, salva diversa decisione del Consiglio, la figura di liquidatori impiegando il patrimonio ed i fondi non utilizzati secondo le decisioni del Consiglio.

 

CAPO II

IL PRESIDENTE NAZIONALE

 

Articolo 12 

Il Presidente nazionale dell’Associazione

  1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e ne firma gli atti; è inoltre responsabile, unitamente all’Esecutivo nazionale, nei confronti del Consiglio nazionale, del funzionamento generale dell’Associazione.
  2. Vigila sulla fedele esecuzione, a tutti i livelli, delle delibere adottate dal Consiglio nazionale.
  3. Convoca il Consiglio nazionale.
  4. Convoca e presiede l’Esecutivo nazionale e vigila sulla esecuzione delle sue delibere.
  5. Può adottare delibere in via di estrema urgenza, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti, ovvero ad adempimenti indifferibili, con l’obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica dell’Esecutivo nazionale, nella sua prima riunione utile, nel corso della quale l’Esecutivo deve accertare se la sussistenza dei presupposti era tale da legittimare l’intervento.
  6. Può attribuire incarichi ai singoli componenti l’Esecutivo per singoli affari o specifiche materie, coordinandone ogni attività svolta.
  7. Può, a sua discrezione, avvalersi della collaborazione di qualsiasi iscritto per incarichi particolari non inerenti le competenze specifiche dell’Esecutivo nazionale e dell’operato dei quali ne risponde all’Esecutivo e al Consiglio nazionali. Il Presidente, con delibera dell’Esecutivo, può conferire procura ad uno o più associati sia per singoli atti che per categorie di atti. Su deliberazione dell’Esecutivo nazionale, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei non iscritti
  8. Nei casi di assenza prolungata o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente.
  9. In caso di assenza o impedimento definitivi, il medesimo Vicepresidente che ha assunto la reggenza provvisoria della Associazione è tenuto alla convocazione, entro 60 giorni, del Consiglio nazionale straordinario che deve effettivamente avere luogo nei 30 giorni successivi, per il rinnovo di tutte le cariche dell’Esecutivo.

CAPO III

L’ESECUTIVO NAZIONALE

 

Articolo 13 

L’Esecutivo nazionale

  1. L’Esecutivo è composto dal Presidente e da 6 componenti eletti dal Consiglio nazionale.
  2. Nella sua prima riunione l’Esecutivo nomina, fra i componenti, su indicazione del Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e i 3 Consiglieri.
  3. Funge da Segretario il Segretario nazionale.
  4. L’esercizio del potere di firma da parte del Vicepresidente, per conto del Presidente, costituisce prova nei confronti di terzi dell’assenza o dell’impedimento del Presidente stesso.

 

Articolo 14

Convocazione dell’Esecutivo nazionale e validità delle delibere

  1. L’Esecutivo si riunisce, anche in teleconferenza, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga avanzata esplicita richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti.
  2. Possono essere invitati alle riunioni, senza diritto di voto, tutti coloro che l’Esecutivo ritenga utile consultare per argomenti, incarichi ed esperienze specifiche.
  3. L’Esecutivo deve riunirsi almeno due volte l’anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci ed almeno altri 3 (tre) componenti.

 

Articolo 15 

Attribuzioni e compiti dell’Esecutivo nazionale

  1. L’Esecutivo dirige ed amministra l’attività associativa, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dal Consiglio nazionale e ne cura l’attuazione allo scopo di perseguire i fini istituzionali.
  2. In particolare, oltre a quanto sancito dall’art.13, comma 2:
  3. a) persegue la realizzazione degli scopi di cui all’art.2;
  4. b) vigila sull’osservanza dello Statuto e delle norme associative;
  5. c) delibera il Regolamento interno e le successive modifiche;
  6. d) fornisce l’interpretazione autentica delle norme del Regolamento interno e delle delibere degli Organi dell’Associazione;
  7. e) delibera l’ordine del giorno del Consiglio nazionale;
  8. f) predispone, insieme al Presidente, la relazione morale, organizzativa e finanziaria dell’anno trascorso da sottoporre all’approvazione del Consiglio nazionale;
  9. g) predispone la relazione programmatica annuale da dibattere e sottoporre all’approvazione del Consiglio nazionale;
  10. h) propone al Consiglio nazionale l’importo della quota associativa per la Tesoreria Nazionale;
  11. i) amministra i fondi che sono a disposizione dell’Associazione;
  12. l) sostiene, se del caso, le dotazioni finanziarie degli Organi periferici perché possano svolgere i loro compiti e funzioni;
  13. m) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio nazionale;
  14. n) propone al Consiglio nazionale la nomina del Presidente onorario e dei Soci onorari;
  15. o) emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;
  16. p) cura la tenuta dell’elenco nazionale degli iscritti;
  17. q) ratifica i provvedimenti assunti in via di estrema urgenza dal Presidente valutando, caso per caso, la sussistenza dei presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento;
  18. r) può delegare al Presidente nazionale l’esercizio di poteri determinati;
  19. s) nomina i commissari ed i comitati provvisori previsti dal presente Statuto nonché eventuali commissioni particolari;
  20. t) provvede a convocare direttamente le Assemblee sezionali [ed i Consigli regionali] qualora chi ne ha l’obbligo statutario non vi abbia ottemperato;
  21. u) delibera sulla costituzione di nuove Sezioni e sullo scioglimento di quelle esistenti;
  22. v) delibera la costituzione delle Sezioni interprovinciali, provinciali o zonali e nomina referenti territoriali;
  23. w) delibera sulla eventuale suddivisione delle Sezioni interprovinciali in provinciali;
  24. x) esercita il controllo di legittimità sulle delibere assunte dagli Organi periferici;
  25. y) provvede, per accertate gravi responsabilità di gestione o di funzionamento, allo scioglimento degli Organi periferici, nominando in sostituzione un commissario il quale nei 60 giorni successivi provvederà ad indire l’Assemblea sezionale elettiva, da tenersi nei 30 giorni successivi, per la ricostituzione degli Organi.
  26. L’Esecutivo nazionale delibera, infine, su quant’altro non previsto dal presente articolo purché siano sempre rispettati i principî generali ispiratori dello Statuto, del Codice Deontologico e le disposizioni delle altre norme a carattere regolamentare.

 

Articolo 16  

Decadenza dell’Esecutivo nazionale

  1. L’Esecutivo nazionale decade:
  2. a) per dimissioni, impedimento definitivo e per qualsiasi altro motivo di cessazione dalla carica del Presidente;
  3. b) per mancata approvazione, da parte del Consiglio nazionale, della relazione morale organizzativa e finanziaria;
  4. c) per il venir meno, a prescindere dalle cause, anche non contemporaneamente nell’arco del triennio, di 4 dei 7 componenti l’Esecutivo nazionale.
  5. In tutti i casi di decadenza anticipata dell’Esecutivo restano in carica, per la sola ordinaria amministrazione, sia il Presidente (o il Vicepresidente nei casi di impedimento del Presidente) sia i componenti residui. Il Consiglio straordinario deve essere convocato entro 60 giorni ed aver luogo al massimo nei successivi 30 per il rinnovo di tutte le cariche dell’Esecutivo.

 

CAPO IV

IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

 

Articolo 17 

Il Collegio nazionale dei Probiviri

  1. Il Collegio nazionale dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti; dura in carica tre anni e non decade in caso di decadenza dell’Esecutivo nazionale.
  2. Nella sua prima riunione, convocata dall’eletto che ha ricevuto più suffragi, il Collegio nomina il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. I supplenti subentrano in caso di dimissioni degli effettivi

 

Articolo 18 

Attribuzioni e compiti del Collegio nazionale dei Probiviri

  1. Il Collegio nazionale dei Probiviri:
  2. a) è Organo disciplinare di primo grado
  3. b) è Organo disciplinare di primo grado per il Presidente nazionale, i componenti l’Esecutivo nazionale, e i componenti i Direttivi sezionali;
  4. c) fornisce le interpretazioni autentiche dello Statuto e del Codice Deontologico;
  5. d) vigila sul rispetto dello Statuto e del Codice Deontologico da parte di tutti gli iscritti;
  6. e) interviene sia su segnalazione sia di propria iniziativa nei confronti degli Organi Associativi che avessero assunto delibere non conformi allo Statuto o al Codice Deontologico invitandoli ad uniformarvisi;
  7. f) delibera la decadenza, dopo un primo richiamo, su segnalazione dell’Esecutivo nazionale, del Direttivo della Sezione che per almeno due volte consecutive sia stata assente dal Consiglio nazionale o dal Consiglio regionale;
  8. g) provvede a convocare direttamente il Consiglio nazionale qualora chi ne ha l’obbligo statutario non vi abbia ottemperato;
  9. h) concede deroga al vincolo di giustizia, per particolari e giustificati motivi;
  10. i) ha il compito di dirimere i conflitti di competenza fra Organi associativi.
  11. Il Presidente del Collegio, sentiti gli altri componenti del medesimo, nomina il Presidente e l’arbitro di parte del Collegio arbitrale quando una o entrambe le parti non vi abbiano provveduto.

 

Articolo 19

Sostituzioni nell’ambito del Collegio nazionale dei Probiviri

  1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del Presidente, il Collegio viene integrato dal più votato dei supplenti e, così ricostituito, elegge il nuovo Presidente.
  2. In caso di vacanze, per qualsiasi motivo, dei singoli membri e supplenti, si provvede all’integrazione dell’Organo effettuando le sostituzioni con i primi dei non eletti.
  3. Quando, effettuando le integrazioni come indicato al comma precedente, non si riesca a ricostituire la maggioranza dei componenti, il Collegio decade e viene totalmente rieletto alla prima Assemblea competente.

 

CAPO V

ASSOCIATI

 

Articolo 20

AIISF ammette tutti coloro che svolgono l’attività d’Informazione Scientifica come stabilito dall’art. 32 con quattro modalità di adesione e precisamente:

  1. Socio ordinario – svolge l’attività professionale di riferimento, ha almeno un anno di anzianità associativa e gode di tutti i diritti previsti dallo Statuto
  2. Socio Junior – svolge l’attività professionale di riferimento ma appena entrato nell’Associazione. Nel primo anno d’iscrizione non può ricoprire cariche sociali,
  3. Socio Aderente – persona fisica che, pur non possedendo i requisiti richiesti per accedere alle diverse categorie dei Soci AIISF, svolge un’attività avente connessione con l’Informazione Scientifica, dimostrando interesse alla forma associativa o al sito web. Non ha diritto di voto e non può accedere alle cariche sociali.

4) Socio Onorario e Presidente Onorario.

Articolo 21

Presidente onorario e Soci onorari

  1. Sono Presidente onorario e Soci onorari dell’Associazione coloro che, avendo acquisito eccezionali benemerenze verso l’Associazione vengono proclamati tali dal Consiglio nazionale, su proposta di una Sezione od Organo Associativo.
  2. Le tessere attestanti il conferimento di queste cariche onorifiche si intendono rilasciate a vita, salvo motivata revoca delle stesse da parte del Consiglio nazionale.
  3. La carica di Presidente onorario non può essere ricoperta contemporaneamente da più di una persona.
  4. Il Presidente onorario ed i Soci onorari vengono invitati al Consiglio nazionale senza diritto di voto e con spese di partecipazione a loro carico salvo diversamente deliberato dall’esecutivo nazionale.

 

CAPO VI

IL COORDINATORE REGIONALE

 

Articolo 22

Il Coordinatore regionale

  1. Il Coordinatore regionale è eletto ogni tre anni dai presidenti delle sezioni provinciali della regione se presenti le condizioni specificate all’art. 5.8.g.2.

2) Il Coordinatore regionale ha il compito di coordinare le sezioni provinciali e di essere l’interlocutore dell’AIISF delle autorità regionali. Ulteriori compiti e norme sono stabiliti in autonomia dall’Assemblea dei Presidenti sezionali della regione.

 

CAPO VII

LA SEZIONE

 

 Articolo 23

La Sezione

  1. Gli aderenti alla Associazione si raccolgono territorialmente in Sezioni zonali o provinciali o interprovinciali.
  2. I comuni di competenza delle Sezioni zonali, nell’ambito di una stessa provincia, così come i quartieri di competenza di altre Sezioni zonali, nell’ambito dello stesso capoluogo di provincia, saranno stabiliti dall’Esecutivo nazionale sentite le Sezioni interessate.
  3. Gli informatori possono iscriversi nell’ambito territoriale della Sezione ove risiedono o lavorano.
  4. Se il numero degli iscritti residenti in una provincia è esiguo ovvero se sussistono altre ragioni di carattere storico o geografico, l’Esecutivo nazionale può disporre che una Sezione abbia per circoscrizione due o più province limitrofe. Se in una provincia o nella provincia limitrofa non sono presenti iscritti o sono comunque esigui, l’Esecutivo nazionale può nominare un Referente territoriale che rappresenti l’Associazione

CAPO VIII

L’ASSEMBLEA SEZIONALE

 

 Articolo 24

L’Assemblea sezionale

  1. L’Assemblea sezionale è costituita da tutti gli iscritti alla Sezione e viene tenuta almeno una volte all’anno da tenersi possibilmente prima del Consiglio nazionale.
  2. Ciascun iscritto ha diritto al voto singolo.
  3. E’ indetta dal Direttivo sezionale ed è convocata dal Presidente con lettera personale o via posta elettronica agli iscritti, inviata almeno 15 giorni prima della data stabilita.
  4. La prima Assemblea elettiva per la costituzione di una nuova Sezione viene indetta dal Comitato provvisorio all’uopo nominato.
  5. L’Assemblea sezionale viene convocata in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente sezionale lo ritenga necessario o lo richieda la maggioranza del Direttivo sezionale o lo richieda la maggioranza degli iscritti, per iscritto e con la motivazione.
  6. L’Assemblea sezionale è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti; in seconda convocazione, un’ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli iscritti presenti.
  7. Hanno diritto di partecipare, senza facoltà di voto, i componenti l’Esecutivo nazionale, i componenti il Collegio nazionale dei Probiviri. Il Presidente o il Direttivo sezionale possono invitare, senza diritto di voto, altre persone.
  8. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle disposizioni relative al Consiglio nazionale in quanto applicabili, nonché alle norme del Regolamento interno.

 

Articolo 25

Attribuzioni e compiti dell’Assemblea sezionale

  1. L’Assemblea sezionale da tenersi possibilmente prima del Consiglio Nazionale:
  2. a) dibatte i temi che verranno trattati nel successivo Consiglio nazionale
  3. b) vota la relazione morale, organizzativa e finanziaria dell’anno trascorso, presentata dal Presidente Sezionale e predisposta unitamente al Direttivo sezionale;
  4. c) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo;
  5. d) elegge, quando previste, con votazioni separate e successive:

1) il Presidente Sezionale;

2) i componenti il Direttivo Sezionale.

  1. In tutte le Assemblee si delibera anche sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.

 

CAPO IX

IL PRESIDENTE SEZIONALE

 

Articolo 26

Il Presidente sezionale

  1. Il Presidente sezionale è eletto ogni tre anni dall’Assemblea sezionale.
  2. Rappresenta l’Associazione nel territorio di competenza, secondo quanto stabilito all’articolo 31 punti 2 e 4, convoca e presiede le riunioni del Direttivo e, nei casi e termini stabiliti, convoca l’Assemblea sezionale e svolge funzioni analoghe a quelle del Presidente nazionale.
  3. Nei casi di assenza prolungata o di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nel caso di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento interno per il Presidente nazionale.

 

CAPO X

IL DIRETTIVO SEZIONALE

 

Articolo 27

Il Direttivo sezionale

  1. Il Direttivo sezionale è costituito dal Presidente e da sei componenti.
  2. Nella sua prima riunione, il Direttivo nomina, su indicazione del Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere ed i tre Consiglieri, scegliendoli tra i componenti eletti.
  3. Il Direttivo sezionale dirige ed amministra l’attività associativa nell’ambito della Sezione; predispone ed attua i programmi in conformità alle direttive nazionali.
  4. In particolare il Direttivo sezionale:
  5. a) persegue la realizzazione degli scopi di cui all’art. 2;
  6. b) predispone la relazione morale, organizzativa e finanziaria dell’anno trascorso da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea sezionale;
  7. c) propone il programma annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea sezionale;
  8. d) amministra i fondi che sono a disposizione della Sezione;
  9. e) vigila sull’osservanza dello Statuto, del Codice Deontologico e delle norme associative;
  10. f) istruisce le domande di iscrizione da trasmettere alla Segreteria;
  11. g) cura la tenuta dell’elenco degli iscritti;
  12. h) delibera l’ordine del giorno dell’Assemblea sezionale;
  13. i) raccoglie le quote associative da versare alla Tesoreria Nazionale, stornata la quota sezionale;
  14. l) attua opera di adesione all’Associazione, ne segue l’attività, e stimola gli iscritti alla partecipazione attiva alla vita associativa;
  15. m) istituisce, se possibile, ed organizza in autonomia la sede sul piano amministrativo-funzionale.
  16. Per le convocazioni del Direttivo sezionale, per la validità delle delibere, la decadenza e la integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto e nel Regolamento interno per l’Esecutivo nazionale.

 

TITOLO IV

ALTRE STRUTTURE

 

Articolo 28

L’Ufficio di Presidenza

  1. L’Ufficio di Presidenza è facoltativo ed è alle dirette dipendenze del Presidente nazionale che coordina e dirige l’Ufficio stesso, impartendo le disposizioni necessarie all’eventuale personale dipendente per l’attuazione di tutto ciò che concerne la Presidenza nazionale.

 

Articolo 29

La Segreteria nazionale

  1. La Segreteria è retta dal Segretario nazionale, che coordina e dirige gli uffici di segreteria, impartendo le disposizioni necessarie all’eventuale personale dipendente per il funzionamento degli uffici stessi e per l’attuazione delle delibere del Consiglio nazionale e dell’Esecutivo nazionale.
  2. In particolare il Segretario:
  3. a) redige i verbali dell’Esecutivo nazionale facendoli controfirmare dal Presidente;
  4. b) conserva e raccoglie i verbali di cui sopra, quelli del Consiglio nazionale nonché quelli che gli pervengono dagli Organi periferici;
  5. c) assolve a tutti i compiti burocratici connessi con il normale funzionamento della segreteria
  6. f) può avvalersi di collaboratori di cui si assume la responsabilità.

 

Articolo 30

La Tesoreria nazionale

  1. La Tesoreria è retta dal Tesoriere nazionale, che coordina e dirige l’ufficio, impartendo le disposizioni necessarie all’eventuale personale dipendente per il funzionamento dell’ufficio stesso e per l’attuazione di tutto ciò che concerne la gestione finanziaria dell’Associazione.
  2. In particolare, il Tesoriere:
  3. a) cura la redazione del bilancio di previsione deliberato dal Consiglio nazionale;
  4. b) cura l’amministrazione del patrimonio e la gestione finanziaria;
  5. c) cura la redazione del conto consuntivo da presentare per l’approvazione al Consiglio nazionale;
  6. d) il conto consuntivo deve essere firmato dal Tesoriere nazionale, dal Presidente Nazionale;
  7. e) assolve a tutti i compiti amministrativi e burocratici connessi con il normale funzionamento della Tesoreria e può avvalersi di collaboratori di cui si assume la responsabilità.

 

Articolo 31

Il periodico associativo o sito web

  1. L’Associazione può avere un suo periodico associativo o un sito web. Se l’Associazione fa parte di una Federazione sarà la stessa federazione a gestire il periodico od il sito web e gli articoli successivi in merito non saranno applicati
  2. Il Direttore del periodico o sito web è nominato dal Consiglio nazionale su indicazione del Presidente nazionale, che ne è il Direttore responsabile.
  3. Il Direttore del periodico o del sito web:
  4. a) nomina, coordina e dirige la redazione per il suo funzionamento e la realizzazione del giornale o del sito;
  5. b) vigila che siano rispettate le leggi e le disposizioni sulla stampa.
  6. c) partecipa alle riunioni dell’Esecutivo nazionale, su invito del Presidente.

 

TITOLO V

GLI ISCRITTI

CAPO I

L’ISCRIZIONE

 

Articolo 32

Iscrizione all’Associazione

  1. Possono effettuare la prima iscrizione all’Associazione, in qualunque periodo dell’anno, tutti coloro che svolgono in modo continuativo ed a tempo pieno l’attività di informazione scientifica. Informatore scientifico è la figura professionale che porta a conoscenza degli operatori sanitari, medici e farmacisti, le informazioni scientifiche sui farmaci, parafarmaci, integratori e dispositivi medici e ne assicura il periodico aggiornamento.
  2. Nello specifico, fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data del 21 giugno 2006 (D.Lgs. 219/06), gli Informatori Scientifici del Farmaco (I.S.F.) devono essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica con indirizzo organico o biologico, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche o medicina veterinaria o del diploma di laurea triennale in Informazione Scientifica. Il Ministro della salute può, sentito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto, riconoscere come idonee, ai fini della professione, altre lauree specificando gli insegnamenti essenziali ai fini della formazione
  3. Il tesseramento è valido per l’anno solare e scade il 31 dicembre dello stesso anno di iscrizione.
  4. L’iscrizione annuale può avvenire presso una sola Sezione o, laddove mancanti, anche direttamente presso la Segreteria nazionale.
  5. L’iscritto può far parte della Sezione dove ha la sua residenza o la sua zona lavoro.
  6. La domanda di iscrizione presentata alla Sezione territoriale di appartenenza oppure direttamente alla Segreteria nazionale da persona che con il suo comportamento abbia leso documentatamente la dignità, il decoro, il prestigio della Associazione e della categoria, non può essere accettata dal Direttivo sezionale competente né dall’Esecutivo nazionale, salvo nel caso in cui il richiedente abbia nel contempo ammesso il proprio errore, manifestando esplicitamente il suo cambiamento di opinione nonché la sua condivisione dei principi associativi.

 

Articolo 33

Doveri degli iscritti

  1. Gli iscritti sono tenuti ad osservare lo Statuto, il Codice Deontologico ed il Regolamento interno, nonché le delibere e le decisioni degli Organi della Associazione, adottate nel rispetto delle singole competenze, e ad adempiere agli obblighi di carattere economico.
  2. Gli iscritti non possono aderire contemporaneamente ad altre associazioni professionali di categoria.
  3. I soci onorari di altre associazioni professionali di categoria non possono aderire all’AIISF.

 

Articolo 34

Diritti degli iscritti

L’iscritto ha diritto:

  1. a) di partecipare alle Assemblee della Sezione di appartenenza;
  2. b) di partecipare all’attività associativa;
  3. c) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente messi a disposizione dall’Associazione e dalla Sezione di appartenenza;
  4. d) di ricevere il periodico associativo in forma cartacea o web.

Articolo 35 

Rinnovo dell’iscrizione

  1. L’iscritto che non presenti dimissioni scritte entro il 31 marzo si intende che abbia tacitamente rinnovato l’iscrizione.
  2. L’iscritto che abbia cessato l’attività di informazione del farmaco può rinnovare l’iscrizione presso la Sezione dove risiede per un massimo di anni cinque. Passati cinque anni senza svolgere l’attività d’informazione scientifica non può più iscriversi.
  3. Gli iscritti devono provvedere annualmente al rinnovo dell’iscrizione nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento interno.
  4. Ai soli fini del diritto di partecipazione alle assemblee, gli effetti dell’iscrizione si intendono prorogati fino al 31 gennaio dell’anno successivo.

Articolo 36

Cessazione di appartenenza all’Associazione

  1. Gli iscritti cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
  2. a) per dimissioni;
  3. b) per revoca dell’iscrizione da parte dell’Esecutivo nazionale, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l’iscrizione ovvero:
  4. c) per mancato pagamento delle quote associative;
  5. d) per espulsione.
  6. In ogni caso di cessazione, gli iscritti devono comunque provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto all’Associazione.

 

TITOLO VI

Cariche associative

CAPO I

ELEGGIBILITA’

 

Articolo 37

Requisiti di eleggibilità

  1. Sono eleggibili a tutte le cariche associative gli iscritti che si siano candidati e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
  2. a) siano cittadini di un qualsiasi Paese, purché risiedano in Italia;
  3. b) godano dei diritti civili;
  4. c) non siano mai stati assoggettati alle sanzioni di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 45;
  5. d) siano iscritti all’Associazione consecutivamente da almeno un anno solare precedente l’elezione.
  6. In particolare sono eleggibili alle cariche regionali solo gli iscritti ad una Sezione della regione.
  7. In particolare sono eleggibili alle cariche sezionali solo gli iscritti a quella Sezione.
  8. La mancanza iniziale, accertata dopo l’elezione, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti, comporta l’immediata decadenza dalla carica.

 

 

CAPO II

INCOMPATIBILITA’

Articolo 38

Incompatibilità

  1. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica
  2. Le cariche di Presidente e Vicepresidente nazionale sono incompatibili con qualunque carica sezionale o regionale assunta contemporaneamente

 

 

CAPO III

OPZIONE

Articolo 39

Opzione

  1. Chiunque venga a trovarsi nella situazione di incompatibilità è tenuto ad optare per l’una o l’altra delle cariche assunte entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa.
  2. In caso di mancata opzione, si ha l’immediato automatico annullamento della carica successiva.

 

 

CAPO IV

DURATA DELLE CARICHE

Articolo 40

Durata delle cariche

  1. Il mandato relativo alle cariche previste dal presente Statuto ha la durata di tre anni e cessa, comunque, allo scadere del triennio, anche nei casi di nuove elezioni infratriennali indette per ricostituire totalmente o parzialmente gli Organi o di subentro dei primi dei non eletti.
  2. I componenti gli Organi associativi sono rieleggibili nelle rispettive cariche per non più di tre mandati consecutivi.

CAPO V

CANDIDATURE

Articolo 41

Candidature

  1. Coloro che intendono concorrere a rivestire cariche elettive debbono porre la loro formale candidatura, elencando specificatamente le cariche per le quali intendono candidarsi, nei termini e secondo le procedure di cui al Regolamento interno.
  2. Nel caso in cui non vi siano candidati o ve ne sia un numero inferiore ai posti disponibili, è ammesso presentare la candidatura in sede di riunione.
  3. In mancanza anche parziale, di candidati con i requisiti di cui alla lettera d) dell’articolo 46, sono eleggibili anche altri candidati.

 

 

TITOLO VII

DISCIPLINA ASSOCIATIVA

CAPO I

PRINCIPI INFORMATORI DI DISCIPLINA

 

Articolo 42 

Principi informatori della disciplina associativa

  1. Gli iscritti sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice Deontologico, del Regolamento interno e delle delibere degli Organi associativi.
  2. L’iscritto che commette infrazione alle norme associative o che contravviene ai suddetti obblighi o che, con giudizi e rilievi pubblici, comunque leda la dignità, il decoro, il prestigio dell’Associazione e dei suoi Organi, incorre nei provvedimenti disciplinari di cui all’articolo 45.
  3. L’ignoranza o la errata interpretazione dello Statuto, del Codice Deontologico, del Regolamento interno e di tutte le altre norme emanate dagli Organi associativi competenti, non possono essere invocate a titolo di scusa.
  4. L’iscritto risponde delle infrazioni commesse a titolo di dolo o colpa.
  5. Gli iscritti e gli Organi associativi sono tenuti a segnalare per iscritto o per posta elettronica agli Organi disciplinari le violazioni alle norme di cui sopra che siano venute a loro conoscenza.
  6. L’Organo competente, nel determinare in concreto la misura della sanzione, tiene conto della gravità dell’infrazione desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo della azione od omissione, nonché dalla intensità e continuità dell’atteggiamento antiregolamentare.
  7. L’Organo competente tiene, altresì, conto dei motivi dell’infrazione, della condotta tenuta per il passato, nonché di quella antecedente e susseguente alla infrazione.
  8. La condizione di iscritto che ricopre cariche o incarichi associativi deve essere sempre valutata come circostanza aggravante.
  9. L’Organo disciplinare di primo grado deve contestare per iscritto o per email con conferma di lettura l’addebito all’incolpato che deve rispondere entro quindici giorni o chiedere di essere sentito personalmente.
  10. Avverso le decisioni dell’Organo di primo grado è ammesso ricorso all’Organo di secondo grado, entro quindici giorni.
  11. La comunicazione dei provvedimenti disciplinari viene fatta con raccomandata AR presso la residenza dell’interessato o per posta elettronica con conferma di lettura; in mancanza di ricorso, la sanzione diviene operante. Copia della sanzione viene inviata alla Sezione di appartenenza dell’interessato e all’Esecutivo nazionale.
  12. I provvedimenti disciplinari devono essere registrati sulla scheda personale dell’interessato e conservati agli atti delle Segreterie sezionali, regionali e nazionale.
  13. Tutti i provvedimenti degli Organi disciplinari devono essere motivati.
  14. E’ preclusa, comunque, la presenza in tutti gli Organi dell’Associazione a chiunque risulti colpito dai provvedimenti disciplinari di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 45, irrogati dagli Organi disciplinari e tuttora in corso di esecuzione.
  15. I provvedimenti disciplinari dell’Organo di secondo grado sono definitivi.
  16. E’ fatto divieto ai non iscritti di utilizzare il nome, il logo, il distintivo, il materiale pubblicitario ed i servizi dell’Associazione.

Articolo 43 

Vincolo di giustizia e clausola compromissoria

  1. I provvedimenti degli Organi dell’Associazione hanno piena e definitiva efficacia nei confronti di tutti gli iscritti.
  2. Gli iscritti si impegnano a non adire altre Autorità che non siano quelle associative per la tutela dei loro diritti ed interessi nell’ambito dell’Associazione.
  3. Il Collegio nazionale dei Probiviri, per particolari e giustificati motivi, esclusi i reati perseguibili d’ufficio, può concedere deroga al vincolo di giustizia.
  4. L’inosservanza della presente disposizione comporta a carico dei trasgressori l’adozione dei provvedimenti disciplinari di cui all’articolo 45.

Articolo 44

Il Collegio arbitrale

  1. Il Collegio arbitrale è costituito da un Presidente e da due membri iscritti all’Associazione; questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente.
  2. In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al Presidente del Collegio nazionale dei Probiviri il quale dovrà provvedere anche alla designazione dell’arbitro di parte qualora una o entrambe le parti non vi abbiano provveduto.
  3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza modalità di procedura.
  4. Il lodo deve essere emesso entro trenta giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale e per l’esecuzione deve essere depositato, entro quindici giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri, presso la segreteria nazionale che provvederà a darne tempestiva comunicazione alle parti.
  5. Si applicano, in ogni caso, le norme previste dagli articoli 808 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

 

CAPO II

SANZIONI

Articolo 45

Sanzioni

  1. Gli iscritti che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto, dal Codice Deontologico, dal Regolamento interno e dalle disposizioni degli Organi dell’Associazione, a seconda della gravità dell’infrazione, sono passibili delle seguenti sanzioni di natura disciplinare:
  2. a) l’avvertimento;
  3. b) la censura;
  4. c) l’interdizione dalla carica di dirigente per un periodo non superiore ad un anno;
  5. d) la sospensione dalla vita associativa per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
  6. e) l’espulsione dall’Associazione.
  7. Le sanzioni di cui alle lettere c), e d) ed e) del precedente comma sono pubblicate nel periodico associativo o comunicate per email alle sezioni provinciali.
  8. Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa, secondo le procedure previste dal regolamento interno.

 

CAPO III

GLI ORGANI DISCIPLINARI

Articolo 46

Il Consiglio nazionale

Il Consiglio esercita il potere disciplinare, in prima ed unica istanza, nei confronti dei componenti il Collegio nazionale dei Probiviri; ed in seconda istanza nei confronti del Presidente nazionale, dei componenti l’Esecutivo nazionale, dei componenti gli Esecutivi regionali e dei Direttivi sezionali.

 

Art. 47

Il Collegio nazionale dei Probiviri

  1. Il Collegio nazionale dei Probiviri è un Organo disciplinare di primo grado per tutto quanto attiene l’ambito sezionale e nazionale, regionale e Direttivi sezionali

 

TITOLO VIII

GESTIONE FINANZIARIA

 

Articolo 48

Patrimonio

  1. Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:
  2. a) fondi di riserva;
  3. b) beni d’uso, attrezzature, investimenti ed immobili a livello nazionale;
  4. c) donazioni, lasciti, ecc., previa delibera d’accettazione da parte dell’Esecutivo nazionale.
  5. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato di volta in volta, tenuto dalla Tesoreria nazionale e debitamente vistato dal Collegio nazionale dei Sindaci.

 

Articolo 49

Mezzi finanziari

  1. Alle spese occorrenti per il funzionamento dell’Associazione si provvede con le entrate derivanti:
  2. a) dalle quote di iscrizione e dalle quote associative annuali;
  3. b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
  4. c) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
  5. d) dai proventi di iniziative di carattere culturale, sociale e ricreativo;
  6. e) da contributi di Enti pubblici e privati;
  7. f) da qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata, previa delibera di accettazione da parte dell’Esecutivo nazionale.

 

Articolo 50

Esercizio finanziario e gestione finanziaria

  1. L’esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l’anno associativo.
  2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione predisposto dall’Esecutivo nazionale e deliberato dal Consiglio nazionale.
  3. L’amministrazione del patrimonio e la gestione finanziaria sono di competenza dell’Esecutivo nazionale che vi provvede con il Tesoriere nazionale.
  4. Alla fine di ogni esercizio deve essere compilato il conto consuntivo annuale da presentare per l’approvazione al primo Consiglio nazionale successivo.
  5. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dell’Associazione sono pubblicati nel periodico associativo o comunicati per email alle sezioni.

 

TITOLO IX

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

Articolo 51

 

L’anno associativo

  1. L’anno associativo ha inizio l’1 gennaio e termina il 31 dicembre.

 

Articolo 52

 

Il Regolamento interno

  1. L’organizzazione e le attività associative sono disciplinate, oltre che dallo Statuto e dal Codice Deontologico, anche dal Regolamento interno.
  2. Il Regolamento interno e le sue modifiche sono deliberati dall’Esecutivo nazionale e perché abbiano efficacia devono essere pubblicati nel periodico associativo o comunicate via posta elettronica ai responsabili delle sezioni provinciali.

 

Art. 53

 

Modifiche allo Statuto

  1. Le modifiche al presente Statuto entrano in vigore dopo la delibera del Consiglio nazionale straordinario dal momento della loro pubblicazione nel periodico associativo nella versione on line o comunicate ai responsabili sezionali per posta elettronica.

 

Articolo 54 

 

Rinvio

  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dal Codice Deontologico e dal Regolamento interno, si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.

 

Articolo 55

 

Norme transitorie

  1. Tutte le norme del presente Statuto entrano in vigore, dopo la conclusione del Consiglio nazionale straordinario che l’ha approvato.